Art. 1

In vigore dal 11 lug 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede; Visto il relativo regolamento, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262; Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1229; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: Articolo unico. I limiti di valore previsti negli articoli 24 e 25 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, sono aumentati di venti volte. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1950 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1950 Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
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