Art. 1
In vigore dal 11 lug 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede;
Visto il relativo regolamento, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262;
Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1229;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
Articolo unico.
I limiti di valore previsti negli articoli 24 e 25 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, sono aumentati di venti volte.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;427#art-1