Art. 1

In vigore dal 13 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 5 agosto 1949, numeri 604 e 614 e 31 ottobre 1949, numeri 777 e 781; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-1950, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, è autorizzata la prelevazione di L. 437.605.000. che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 50. - Spese riservate della Presidenza ecc.............................................. L. 50.000.000 Cap. n. 404. -Spese di ufficio, di cancelleria ecc.............................................. L. 51.500.000 Cap n. 553-bis (di nuova istituzione). -Assegni alimentari concessi alle persone condannate, ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, alla confisca del patrimonio per delitti fascisti od agli aventi diritto dalle medesime agli alimenti, a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice civile........................................... L. 400.000 Ministero delle finanze: Cap. n. 73-bis (di nuova istituzione). - Spese confidenziali per la repressione del contrabbando dei generi di polio................. L. 25.000.000 Cap. n. 236. - Acquisto di stabili e terreni.. L. 660.000 Ministero degli affari esteri: Cap. n. 40. - Contributo ad istituzioni, ecc.. L. 1.430.000 Cap. n. 46. - Contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione internazionale del lavoro........................................... L. 7.905.000 Cap. n. 47. - Contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.............. L. 5.710.000 Cap. n. 99-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica "Spese per la Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O."). - Spese di ufficio, cancelleria e illuminazione Impianto e manuten- zione dei servizi telefonici e di interpre- tazione simultanea. Istallazione e fun- zionamento dei servizi postale e telegrafico, sanitario e bancario - Spese per gli automezzi e di trasporto..................................... L. 30.000.000 Cap. n. 99-ter (di nuova istituzione). - Compensi per il personale estraneo all'Amministrazione dello Stato.................. L. 5.000.000 Cap. n. 99-IV (di nuova istituzione). - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere ai funzionari ed impiegati delle varie Amministrazioni statali addetti alla Conferenza (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)............. L. 8.000.000 Cap. n. 99-V (di nuova istituzione). - Spese di rappresentanza.......................... L. 7.000.000 Ministero dell'interno: Cap. n. 57. - Spese per trasferte, ecc........ L. 50.000.000 Cap.n. 60. -Spese pel servizio sanitario delle guardie di pubblica sicurezza, ecc............... L. 150.000.000 Cap. n. 139. - Spese di riattamento ed adattamento di locali............................ L. 45.000.000 ---------------- Totale... L. 437.605.000 Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 9 maggio 1950 EINAUDI - DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1950 Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 77. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;526#art-1

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Art. 1 Autorizzazione della prelevazione di L. 437.605.000 dal fondo di — Testo vigente | Portale Normativo