Art. 1

In vigore dal 1 lug 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai; Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666; Ritenuta l'opportunità di sopprimere il terzo posto di notaio nel comune di Cortona, del distretto notarile di Arezzo; Visti i pareri del Consiglio notarile di Arezzo e della Corte di appello di Firenze; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che il terzo posto di notaio nel comune di Cortona, del distretto notarile di Arezzo, è soppresso a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1950 EINAUDI PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 89. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Modificazione alla tabella, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, concernente il numero e la residenza dei notai. — Testo vigente | Portale Normativo