Art. 1

In vigore dal 25 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Viste le leggi 5 agosto 1949, n. 604 e 31 ottobre 1949, nn. 780 e 785; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Ministero del tesoro Cap. n. 62. - Personale: stipendi ed assegni fissi........................................ L. 1.200.000 Cap. n. 135. - Retribuzioni, ecc. al perso- nale non di ruolo............................ L. 15.000.000 Cap. n. 180. - Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo.............. " 9.000.000 Cap. n. 541. - Pensioni, ecc. a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc........ " 2.372.000.000 Cap. n. 545. - Pensioni, ecc. per eventi bellici posteriori al 9 giugno 1940, ecc..... " 7.215.000.000 Cap. n. 546. - Pensioni, ecc. ai partigiani, ecc.......................................... " 505.700.000 Cap. n. 567. - Paghe agli operai, ecc....... " 2.000.000 --------------- TOTALE... L. 10.119.900.000 --------------- Ministero della pubblica istruzione: Cap. n. 37. - Spese per stipendi, assegni, ecc.......................................... L. 5.480.000.000 Cap. n. 124. - Scuole e corsi secondari di avviamento professionale. Stipendi, ecc............................... " 1.500.000.000 Cap. n. 180. - Accademie di belle arti, ecc. , mercedi al personale giornaliero, ecc...... " 1.138.500 --------------- TOTALE... L. 6.981.138.500 --------------- Ministero dei lavori pubblici: Cap. n. 33. - Pensioni ordinarie, ecc....... L. 300.000.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 77. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-11;297#art-1

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