Art. 1

In vigore dal 9 set 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le istanze in data 1 agosto e 8 dicembre 1948, con le quali la maggioranza dei contribuenti delle frazioni Corciago e Tapigliano del comune di Pisano (provincia di Novara) ha chiesto l'aggregazione delle suddette frazioni al comune di Nebbiuno; Visto il voto favorevole espresso dal Consiglio comunale di Nebbiuno, con deliberazioni n. 25 in data 7 agosto 1948 e n. 1 in data 15 gennaio 1949; Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio comunale di Pisano in data 22 agosto 1948, n. 20, e dalla Deputazione provinciale di Novara, in data 23 febbraio 1949, n. 7; Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministero per l'interno; Decreta: . Le frazioni Corciago e Tapigliano sono distaccate dal comune di Pisano ed aggregate al comune di Nebbiuno con le circoscrizioni territoriali risultanti dalle piante planimetiriche allegate al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;621#art-1

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