Art. 1

In vigore dal 6 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'atto 10 luglio 1926, approvato e reso esecutorio con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731, col quale vennero riassunti i precedenti atti stipulati tra il Governo e la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; Vista la legge 6 aprile 1949, n. 168; Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 9 marzo 1950 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro e il rappresentante della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per regolare l'acquisto di nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 aprile 1950 EINAUDI D'ARAGONA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1950 Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 53. - CARLOMAGNO
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