Art. 1
In vigore dal 6 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'atto 10 luglio 1926, approvato e reso esecutorio con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731, col quale vennero riassunti i precedenti atti stipulati tra il Governo e la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Vista la legge 6 aprile 1949, n. 168;
Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 9 marzo 1950 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro e il rappresentante della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per regolare l'acquisto di nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1950
EINAUDI
D'ARAGONA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 53. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;488#art-1