Art. 1
In vigore dal 25 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607 - contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Vista la documentata istanza presentata dal commissario dell'Amministrazione provinciale di Siena, dal sindaco del comune di Siena e dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena, diretta ad ottenere la costituzione di un ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato "Ente mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati", con sede in Siena;
Ritenuta la opportunità della costituzione dell'Ente suddetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;
Visto lo schema di statuto approvato dagli enti partecipanti fondatori;
Sentito il Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
È riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo denominato "Mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati", con sede in Siena.
È approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1950
EINAUDI
TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti addì 6 giugno 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 76. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;296#art-1