Art. 1

In vigore dal 21 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904, 4 maggio 1942, n. 557 e 5 settembre 1942, n. 1120, e decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612, 23 settembre 1949, n. 931, 30 ottobre 1949, numero 1059; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: Dopo l'art. 62, viene aggiunto un nuovo articolo col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Art. 63. - "Gli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia di "clinica delle malattie tropicali e subtropicali" e di "malattie infettive", sono riuniti in un'unica cattedra con la denominazione di "clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 aprile 1950 EINAUDI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 65. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;284#art-1

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