Art. 1
In vigore dal 28 mag 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda con la quale il sindaco di Casino, in provincia di Catanzaro, in esecuzione della deliberazione n. 140 in data 24 settembre 1949, del Consiglio comunale, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di "Castelsilano";
Visto il parere favorevole della Deputazione provinciale di Catanzaro, emesso in adunanza 21 dicembre 1949, con deliberazione n. 1342;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
Il comune di Casino, in provincia di Catanzaro, assume le denominazione di "Castelsilano".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1950
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 13. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-20;213#art-1