Art. 2

In vigore dal 3 ago 1950
Il Prefetto di Brescia, udita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà con proprio decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività fra i due Comuni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1950 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1950 Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 48. - CARLOMAGNO
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