Art. 2
In vigore dal 3 ago 1950
Il Prefetto di Brescia, udita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà con proprio decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività fra i due Comuni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1950
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 48. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-13;475#art-2