Art. 1
In vigore dal 21 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166, e modificato con legge 1 giugno 1939, n. 872, con i decreti 26 ottobre 1940, n. 2056 e 15 aprile 1942, n. 423, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1949, n. 942;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università predetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico.
Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato.
È istituito presso la Facoltà di lettere e filosofia un "Corso di perfezionamento in filologia classica".
Dopo l'attuale art. 69 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Corso di perfezionamento in filologia classica.
Art. 70. - Alla Facoltà di lettere e filosofia è annesso un corso di perfezionamento in filologia classica, che ha la durata di un anno. Al corso possono iscriversi i laureati in lettere.
Art. 71. - Gli iscritti devono seguire le lezioni, partecipare alle esercitazioni e superare gli esami orali delle seguenti materie:
letteratura latina, letteratura greca, glottologia, filologia greco-latina, papirologia, paleografia classica.
Negli esami orali i candidati devono anche dar prova di saper leggere correntemente opere filologiche scritte in francese, inglese e tedesco.
Art. 72. - Alla fine del corso i candidati devono inoltre superare un esame scritto consistente nella versione di un passo di autore greco in latino, corredandolo di note filologiche in latino.
Art. 73. - Per conseguire il certificato di studio i candidati devono infine presentare una dissertazione intorno ad un argomento riferentesi a una delle materie insegnate nel corso.
La discussione della dissertazione ha luogo davanti a una Commissione di sette membri, composta dal preside della Facoltà, dai professori della materia seguita nel corso e da altri componenti la Facoltà.
Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti sono le seguenti:
tassa iscrizione, L. 3000;
sopratassa d'esame, L. 1000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1950
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 67. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-13;283#art-1