Art. 1

In vigore dal 21 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166, e modificato con legge 1 giugno 1939, n. 872, con i decreti 26 ottobre 1940, n. 2056 e 15 aprile 1942, n. 423, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1949, n. 942; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università predetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico. Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato. È istituito presso la Facoltà di lettere e filosofia un "Corso di perfezionamento in filologia classica". Dopo l'attuale art. 69 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Corso di perfezionamento in filologia classica. Art. 70. - Alla Facoltà di lettere e filosofia è annesso un corso di perfezionamento in filologia classica, che ha la durata di un anno. Al corso possono iscriversi i laureati in lettere. Art. 71. - Gli iscritti devono seguire le lezioni, partecipare alle esercitazioni e superare gli esami orali delle seguenti materie: letteratura latina, letteratura greca, glottologia, filologia greco-latina, papirologia, paleografia classica. Negli esami orali i candidati devono anche dar prova di saper leggere correntemente opere filologiche scritte in francese, inglese e tedesco. Art. 72. - Alla fine del corso i candidati devono inoltre superare un esame scritto consistente nella versione di un passo di autore greco in latino, corredandolo di note filologiche in latino. Art. 73. - Per conseguire il certificato di studio i candidati devono infine presentare una dissertazione intorno ad un argomento riferentesi a una delle materie insegnate nel corso. La discussione della dissertazione ha luogo davanti a una Commissione di sette membri, composta dal preside della Facoltà, dai professori della materia seguita nel corso e da altri componenti la Facoltà. Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti sono le seguenti: tassa iscrizione, L. 3000; sopratassa d'esame, L. 1000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 67. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-13;283#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo