Art. 1
In vigore dal 15 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1947, n. 519;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università predetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato:
Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di "diritto canonico".
Art. 14. - Alla fine del testo, dopo la parola "penale" viene aggiunto quanto appresso: "nè l'esame di diritto canonico se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1950
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 49. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-13;271#art-1