Art. 1

In vigore dal 15 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1947, n. 519; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università predetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato: Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di "diritto canonico". Art. 14. - Alla fine del testo, dopo la parola "penale" viene aggiunto quanto appresso: "nè l'esame di diritto canonico se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 49. - FRASCA
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