Art. 1
In vigore dal 28 mag 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione in data 3 dicembre 1948, con la quale il Consiglio comunale di Grinzane Cavour (provincia di Cuneo) ha chiesto che la sede comunale sia trasferita dalla frazione Grinzane alla frazione Gallo;
Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Deputazione provinciale di Cuneo con deliberazione n. 2211 in data 9 maggio 1949;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
La sede comunale di Grinzane Cavour (provincia di Cuneo) è trasferita dalla frazione Grinzane alla frazione Gallo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1950
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 5. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-13;212#art-1