Art. 1

In vigore dal 28 mag 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione in data 3 dicembre 1948, con la quale il Consiglio comunale di Grinzane Cavour (provincia di Cuneo) ha chiesto che la sede comunale sia trasferita dalla frazione Grinzane alla frazione Gallo; Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Deputazione provinciale di Cuneo con deliberazione n. 2211 in data 9 maggio 1949; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: La sede comunale di Grinzane Cavour (provincia di Cuneo) è trasferita dalla frazione Grinzane alla frazione Gallo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1950 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 5. - FRASCA
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Art. 1 Trasferimento della sede comunale di Grinzane Cavour (Cuneo) nella frazione Gallo. — Testo vigente | Portale Normativo