Art. 1
In vigore dal 20 set 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio, per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Parigi, fra l'Italia e la Francia, l'8 giugno 1949:
a) Accordo commerciale;
b) Protocollo annesso;
c) Scambi di Note.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-06;735#art-1