Art. 1

In vigore dal 28 apr 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 10 settembre 1949, n. 2417; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogo tenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Scarperia in provincia di Firenze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1950 EINAUDI ALDISIO Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1950 Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 69. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Scarperia, in provincia di Firenze, nell'elenco degli abitati da consolidare, a totale carico dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo