Art. 1
In vigore dal 28 apr 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 10 settembre 1949, n. 2417;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogo tenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Scarperia in provincia di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1950
EINAUDI
ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 69. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-02-07;127#art-1