Art. 1
In vigore dal 21 apr 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 150, recante provvedimenti per la intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto;
Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 757, contenente norme per l'esecuzione del regio decreto-legge predetto;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'opportunità di aggiornare la composizione della Commissione incaricata, a norma dell'art. 10 del citato regio decreto 13 maggio 1940, n. 757, di proporre la concessione dei contributi statali nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
La composizione della Commissione prevista dall'art. 10 del regio decreto 13 maggio 1940, n. 757, è modificata come segue:
a) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;
b) dall'intendente di finanza di Catania;
c) dal Commissario generale anticoccidico;
d) dal direttore della Stazione di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale;
e) da due agricoltori e da due lavoratori dell'agricoltura nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria;
f) da un rappresentante dell'istituto nazionale per il commercio estero.
Funzionerà da segretario il direttore del Commissariato generale anticoccidico.
Fino a quando non andrà in vigore la nuova legge sindacale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste interpellerà, ai fini della nomina dei rappresentanti di cui alla lettera e), quelle organizzazioni sindacali che giudichi, d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, più rappresentative delle categorie interessate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte del conti, addì 1 aprile 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 55. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-02-02;118#art-1