Art. 3

In vigore dal 21 mag 1950
L'art. 22 del citato regolamento è sostituito dal seguente: "Compiute le operazioni previste nell'ottavo comma dell'art. 19, la Commissione è convocata nel termine di giorni cinque per iniziare l'esame dei lavori. Verificata la integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione. La Commissione subito dopo la lettura di ciascun lavoro assegna al medesimo un numero di punti con le norme indicate nell'art. 24 del presente decreto e procede all'esame del secondo e del terzo lavoro solo se, rispettivamente al primo ed al secondo, sia stato attribuito il minimo richiesto per l'approvazione. In considerazione del numero rilevante dei concorrenti il presidente può, sentiti i commissari, formare due Sottocommissioni, stabilendo l'ordine di correzione dei temi. Ciascuna Sottocommissione deve essere composta di cinque commissari assistiti da un segretario ed è presieduta da uno dei presidenti. La Sottocommissione, dopo l'apertura dei pieghi con le modalità indicate nell'art. 19, procede all'esame del lavoro attinente alla materia che le è stata assegnata. La Sottocommissione, se attribuisce al lavoro esaminato il minimo richiesto per l'approvazione, trasmette all'altra Sottocommissione, seguendo l'ordine di correzione prestabilito, il secondo lavoro. La Commissione procede quindi all'esame del terzo lavoro dei candidati che hanno conseguito negli altri due lavori il minimo richiesto per l'approvazione. Qualora la Commissione o la Sottocommissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto. Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque siano fatti riconoscere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-29;231#art-3

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Art. 3 Modificazioni al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, concernente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio. — Testo vigente | Portale Normativo