Art. 1
In vigore dal 9 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e ad interim per l'industria e commercio;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi, conclusi a Roma, fra l'Italia e la Polonia, il 15 giugno 1949:
a) Accordo commerciale;
b) Accordo di pagamento;
c) Scambi di Note.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-11;289#art-1