Art. 1

In vigore dal 9 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e ad interim per l'industria e commercio; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi, conclusi a Roma, fra l'Italia e la Polonia, il 15 giugno 1949: a) Accordo commerciale; b) Accordo di pagamento; c) Scambi di Note.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-11;289#art-1

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