Art. 1

In vigore dal 29 apr 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro ad interim per la marina mercantile; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Roma il 6 agosto 1949, fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per il regolamento delle questioni relative agli articoli 67 paragrafo 2, 75 e 78 ed ai paragrafi 16 e 17 dell'annesso XIV al Trattato di pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-11;179#art-1

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Art. 1 Esecuzione dell'Accordo concluso a Roma il 6 agosto 1949 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per il regolamento delle questioni relative agli articoli 67 paragrafo 2,75 e 78, ed ai paragrafi 16 e 17 dell'annesso XIV al Trattato di pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia. — Testo vigente | Portale Normativo