Art. 1
In vigore dal 11 apr 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 1161, concernante il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale fascista di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai e l'approvazione del relativo statuto;
Visti il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 3 dicembre 1946, concernente la nomina del commissario per la straordinaria gestione dell'Ente predetto, ed i successivi decreti di proroga dei poteri conferiti al commissario medesimo;
Vista la relazione del commissario in data 14 febbraio 1948;
Considerato che in conseguenza delle vicende belliche, ed essendo venuti meno i contributi degli iscritti, la funzionalità dell'Ente ha subito grave pregiudizio che non consente alcuna possibilità di ripresa dell'attività assistenziale statutaria, e che pertanto si rende necessario dichiararne l'estinzione e procedere alla liquidazione del suo patrimonio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Articolo unico.
Con effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai è estinto ed il suo patrimonio è posto in liquidazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 gennaio 1950
EINAUDI
FANFANI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 44. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-06;92#art-1