Art. 1

In vigore dal 11 apr 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza, dei componenti la presidenza nazionale dell'Associazione sinistrati e danneggiati di guerra, con sede in Roma, per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione stessa; Visto l'atto costitutivo dell'Ente per notar Egidio Marchese di Roma, n. 4468 di repertorio 3 agosto 1948 e le allegate copie di documenti relativi al congresso nazionale di sinistrati e danneggiati di guerra, svoltosi a Roma dal 10 al 12 luglio 1948; Visto lo statuto dell'Ente; Visto l'art. 12 e seguenti del Codice civile; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per di tesoro; Decreta: . È riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, con sede in Roma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;91#art-1

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Art. 1 Riconoscimento della personalita' giuridica dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo