Art. 1

In vigore dal 25 mar 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni; Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1916, n. 113; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con Regio decreto 12 ottobre 1921, n. 1590, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "La perizia si esegue da una Commissione di funzionari dell'Amministrazione, nominata dal Ministro per le finanze, della quale possono far parte come membri supplenti ex funzionari dell'Amministrazione collocati a riposo, di riconosciuta specifica competenza. Ai suddetti ex funzionari verrà corrisposto il gettone di presenza nella misura e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 dicembre 1941, n. 623". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1950 Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 2. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;46#art-1

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Art. 1 Modificazione dell'art. 89 del regolamento sulla coltivazione indigena del tabacco, circa la composizione delle Commissioni di perizia. — Testo vigente | Portale Normativo