Art. 1
In vigore dal 25 mar 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;
Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1916, n. 113;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'art. 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con Regio decreto 12 ottobre 1921, n. 1590, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"La perizia si esegue da una Commissione di funzionari dell'Amministrazione, nominata dal Ministro per le finanze, della quale possono far parte come membri supplenti ex funzionari dell'Amministrazione collocati a riposo, di riconosciuta specifica competenza.
Ai suddetti ex funzionari verrà corrisposto il gettone di presenza nella misura e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 dicembre 1941, n. 623".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 2. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;46#art-1