Art. 1

In vigore dal 9 mar 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 giugno 1947, con il quale il Consorzio interprovinciale di cooperative "Carlo Rosselli", con sede in Bari, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico; Vista la deliberazione dell'assemblea generale dei delegati dell'ente predetto, in data 19 agosto 1948, con cui si modifica il testo degli dello statuto; Vista l'istanza in data 6 settembre 1948, con la quale il Consorzio citato chiede l'approvazione delle modifiche stesse; Udito il parere del Comitato della Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 6 dicembre 1949, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Sono approvate le modificazioni degli dello statuto del Consorzio interprovinciale di cooperative "Carlo Rosselli", con sede in Bari, deliberate dall'assemblea generale dei delegati nella seduta del 19 agosto 1948, del seguente tenore: . - È costituito in Bari un Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro delle province di Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, Potenza e Matera, sotto la denominazione di Consorzio interprovinciale di cooperative "Carlo Rosselli". Art. 10. - Le cooperative associate dovranno, all'atto della loro iscrizione, sottoscrivere almeno 25 quote da L. 1000 (mille) cadauna e versare i quattro decimi delle quote sottocritte, di cui all'articolo precedente. Gli altri sei decimi potranno pagarsi a rate mensili in un tempo non superiore ai sei mesi dalla data di ammissione. Il Consorzio avrà la facoltà di trattenere alle singole scadenze, sulle somme dovute alle cooperative per i lavori eseguiti, l'ammontare delle rate già scadute. Art. 30. - Il Consiglio di amministrazione si compone di sette membri eletti dall'assemblea. Essi sono dispensati dal prestare cauzione, ma assumono gli obblighi precisati dagli articoli 2392 e 2394 del Codice civile. Essi nominano un presidente. La firma e la rappresentanza del Consorzio spettano al presidente, il quale, in caso di assenza o di impedimento, può delegare il vice presidente, il direttore amministrativo o rappresentanti legali di cooperative, nel caso sia opportuno avere un rappresentante del Consorzio fuori della Provincia, in cui ha sede il Consorzio stesso. I consiglieri scadono ogni tre anni. Gli scaduti sono rieleggibili. Art. 34. (Aggiunta la lettera n). - Delegare i suoi poteri al direttore amministrativo, mediante procura o mandato speciale o a rappresentanti legali di cooperative, nel caso sia opportuno avete un rappresentante fuori della Provincia in cui ha sede il Consorzio, per la trattazione e definizione di affari speciali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950 EINAUDI FANFANI - TUPINI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1950 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 129. - FRASCA
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Art. 1 Modificazioni allo statuto dei Consorzio interprovinciale di cooperative "Carlo Rosselli", con sede in Bari. — Testo vigente | Portale Normativo