Art. 1
In vigore dal 14 mag 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103;
Visto il testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941, n. 874;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 584;
Visti gli del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1366;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70;
Vista la legge 29 luglio 1949, n. 493;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
È approvato l'unito testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, composto di 77 articoli e firmato dal Ministro per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 92. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180#art-1