Art. 1
In vigore dal 10 feb 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689;
Visto l' della legge 22 novembre 1949, n. 861;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1139;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
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I contributi dovuti per l'anno 1949 al "Fondo di solidarietà sociale" istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a carico dei datori di lavoro: 3% della retribuzione;
a carico dei lavoratori 1,50% della retribuzione;
a carico dei datori di lavoro agricoli e rispettivi lavoratori:
1) per ogni giornata di uomo salariato fisso e bracciante: datori di lavoro L. 14,24; lavoratori L. 7,12;
2) per ogni giornata di donna e ragazzo: datori di lavoro L. 7,12; lavoratori L. 3,56.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-30;1092#art-1