Art. 1

In vigore dal 10 feb 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689; Visto l' della legge 22 novembre 1949, n. 861; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1139; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: . I contributi dovuti per l'anno 1949 al "Fondo di solidarietà sociale" istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono stabiliti nelle seguenti misure: a carico dei datori di lavoro: 3% della retribuzione; a carico dei lavoratori 1,50% della retribuzione; a carico dei datori di lavoro agricoli e rispettivi lavoratori: 1) per ogni giornata di uomo salariato fisso e bracciante: datori di lavoro L. 14,24; lavoratori L. 7,12; 2) per ogni giornata di donna e ragazzo: datori di lavoro L. 7,12; lavoratori L. 3,56.
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