Art. 1
In vigore dal 24 feb 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, e successive modificazioni;
Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;
Visto il decreto Ministeriale 1 maggio 1948, con il quale il dott.
Giuseppe Caratti fu nominato commissario straordinario della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con i poteri e le facoltà spettanti al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo dell'ente;
Vista la delibera commissariale del 10 settembre 1949, con la quale sono apportate alcune modifiche agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 31 dello statuto predetto;
Ritenuta l'opportunità di apportare allo statuto le varianti proposte;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro ad interim per la marina mercantile;
Decreta:
Articolo unico.
È approvata la delibera del 10 settembre 1949 del commissario straordinario della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, nel testo allegato al presente decreto, visto dal Ministro proponente, con la quale sono apportate modifiche agli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 31 dello statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 19401 n. 819.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1949
EINAUDI
FANFANI - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte del conti, addì 3 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 88. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-23;1091#art-1