Art. 1

In vigore dal 13 ott 1950
N. 1203. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola governativa per artieri "Iona Ottolenghi" di Acqui, viene autorizzata ad accettare la donazione fatta, a suo favore dal sig. Arturo Benvenuto Ottolenghi, di un capitale nominale di L. 1.000.000 in titoli del Prestito della ricostruzione 3,50%, perché il reddito di detto capitale sia devoluto per concorrere alla istituzione di un insegnamento complementare perpetuo di ebanisteria e di L. 300.000 in contanti per provvedere all'acquisto dell'attrezzatura di un'aula da adibirsi a laboratorio di ebanisteria. Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1950
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Art. 1 Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola governativa per artieri "Iona Ottolenghi" di Acqui ad accettare una donazione. — Testo vigente | Portale Normativo