Art. 1

In vigore dal 21 feb 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza 30 maggio 1949, e l'altra successiva senza data presentate dalla Società a responsabilità limitata "Seggiovie di Barzio" per la concessione di impianto e d'esercizio di una funicolare aerea monofune da Barzio a Piani di Bobbio; Visto il progetto redatto dalla ditta Graffer - Seggiovie di Trento, a firma dell'ing. Sandro Disertori, con bolli dell'Ufficio del registro di Trento in data 10 giugno 1949; Visti gli atti 14 settembre e 5 ottobre 1949, coi quali la ditta Spreaficio Arialdo si è opposta alla costruzione dell'impianto predetto contestandone la pubblica utilità; Udito il parere emesso dalla Commissione per le funicolari aeree e terrestri nell'adunanza del 16 novembre 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente qui riprodotte; Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188; Visto l'art. 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422; Visto il regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3045; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: . Respinta ogni contraria opposizione sono concessi, con dichiarazione di pubblica utilità, alla Società a responsabilità limitata "Seggiovie di Barzio", la costruzione e l'esercizio della funicolare aerea monofune da Barzio ai Piani di Bobbio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-14;1073#art-1

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