Art. 1

In vigore dal 3 mar 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per il piccolo traffico di frontiera fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia ed al relativo scambio di Note concluso ad Udine il 3 febbraio 1949.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-05;1141#art-1

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