Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo IV
Art. 36
Pubblicazione delle tariffe
In vigore dal 5 mar 1950
Le tariffe rese definitive con la procedura dell' e seguenti sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale.
Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione censuraria provinciale può chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano Comuni della propria giurisdizione quando non li ritenga persequitati nei confronti delle tariffe di Comuni delle province limitrofe. Analoga facoltà è concessa all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
La Commissione e censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e la Commissione censuaria provinciale interessata, modifica, ove lo ritenga opportuno, le tariffe già stabilite e definisce le nuove.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-36