Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo IV

Art. 24

Perdita per sfitti

In vigore dal 5 mar 1950
La perdita relativa agli sfitti si determina tenendo presente l'ordinario periodo di tempo intercorrente fra locazioni successive, nonché la periodicità e la durata dello sfitto necessario per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria. Non si tiene conto dello sfitto avente ordinario carattere periodico come quello che può verificarsi per ville, case di villeggiatura e simili, ragguagliandosi, in tal caso, il reddito fondiario annuo lordo alla accumulazione annua dei redditi realizzati nei periodi di effettiva utilizzazione. Non si tiene neppure conto degli sfitti derivanti da cause eccezionali ed, in particolare, di quelli che danno diritto ai rimborso dell'imposta secondo l' della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª) e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-24

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