Art. 1

In vigore dal 24 gen 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale venne approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso alla Amministrazione del tesoro dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532; Visto l'art 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: . Il terzo comma dell'art. 111 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato col regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso al Ministero del tesoro dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, è sostituito dal seguente: "Possono altresì prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma, ai sensi del precedente comma: 1) laurea in giurisprudenza, in scienze matematiche od in matematica, e fisica conseguite in una Università della Repubblica; 2) laurea in scienze coloniali; 3) laurea conseguita in una Università od in uno degli Istituti superiori indicati nell'art. 92, lettera b)".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1040#art-1

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