Art. 1
In vigore dal 3 feb 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 8 febbraio 1934, n. 348, con il quale il comune di Villafranca Piemonte, in provincia di Torino, venne autorizzato a modificare la propria denominazione in Villafranca Sabauda;
Vista la domanda in data 19 maggio 1948, con la quale il sindaco di detto Comune, in esecuzione ad analoga deliberazione di quel Consiglio comunale, in data 18 giugno 1946, ha chiesto che sia ripristinata la vecchia denominazione del Comune;
Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Deputazione provinciale di Torino con atto 23 aprile 1948;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
La denominazione del comune di Villafranca Sabauda, in provincia di Torino, viene cambiata in quella di "Villafranca Piemonte".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 dicembre 1949
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 30. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1029#art-1