Art. 2
In vigore dal 19 gen 1950
L' del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, è sostituito dal seguente:
La Commissione giudicatrice del concorso per esami a volontario nel ruolo del personale di gruppo B della Direzione generale delle pensioni di guerra, è composta:
1) di un magistrato del Consiglio di Stato, di grado non superiore al 5°, che la presiede;
2) di quattro funzionari della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al 7°.
È in facoltà dell'Amministrazione di nominare, pei commissari di cui al n. 2, non più di due supplenti, da scegliersi tra i funzionari della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 7°.
I commissari supplenti sostituiscono quelli effettivi temporaneamente assenti o impediti. Nel caso di assenza o impedimento a tempo indeterminato di qualsiasi componente la Commissione, si procede alla sostituzione definitiva. Qualora questa abbia luogo mediante un commissario supplente, si procede altresì alla nomina di un nuovo supplente.
In caso di assenza o di impedimento temporanei del presidente, le relative funzioni sono esercitate da altro magistrato designato dal Presidente del Consiglio di Stato da nominarsi in una col presidente della Commissione.
In ogni caso, la composizione numerica della Commissione non può subire alcuna variazione e la Commissione stessa non potrà funzionare con la presenza di un numero di supplenti superiore a due.
Un funzionario della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 9°, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/01/1950, n. 10 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-24;969#art-2