Art. 1
In vigore dal 16 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, col quale venne provveduto alla ripartizione dei Consigli provinciali delle corporazioni in quattro classi;
Visto il regio decreto 7 dicembre 1942, n. 1810, con il quale venne approvata una nuova tabella della ripartizione dei predetti Consigli;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, con il quale è stata ricostituita la provincia di Caserta, in seguito al quale sono stati ricostituiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Caserta;
Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione della Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta ad una delle quattro classi di cui ai citati regi decreti 10 giugno 1937, n. 2727 e 7 dicembre 1942, n. 1810;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro ad interim per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta è assegnata alla 2ª classe prevista nella tabella allegata al regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, modificata con regio decreto 7 dicembre 1942, n. 1810.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - BERTONE - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 53. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-24;1183#art-1