Art. 1
In vigore dal 4 feb 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1948, n. 1693;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
All'art. 2 del decreto Presidenziale 27 dicembre 1948, n. 1693, è aggiunto il seguente comma:
"I decreti relativi ai provvedimenti anzidetti potranno essere emanati anche in data successiva a quella fissata dal comma precedente, sempre che le decisioni definitive dei competenti organi di valutazione e la relativa partecipazione agli interessati, mediante dispaccio ministeriale, siano intervenute nel termine suddetto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1949
EINAUDI
PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 44. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-21;1036#art-1