Art. 1

In vigore dal 4 feb 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1948, n. 1693; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. All'art. 2 del decreto Presidenziale 27 dicembre 1948, n. 1693, è aggiunto il seguente comma: "I decreti relativi ai provvedimenti anzidetti potranno essere emanati anche in data successiva a quella fissata dal comma precedente, sempre che le decisioni definitive dei competenti organi di valutazione e la relativa partecipazione agli interessati, mediante dispaccio ministeriale, siano intervenute nel termine suddetto". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 novembre 1949 EINAUDI PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1950 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 44. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-21;1036#art-1

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Art. 1 Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1948, n. 1693, concernente l'aliquota di sfollamento di ufficiali inferiori dell'Aeronautica. — Testo vigente | Portale Normativo