Art. 2
In vigore dal 2 feb 1950
Le disposizioni contenute nella lettera b) dell'art. 17 del regolamento generale di pilotaggio, approvato con il regio decreto 29 aprile 1926, n. 778 e modificato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1498, regio decreto 1 dicembre 1934, n. 2256 e decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1476, sono sostituite dalle seguenti:
"b) età non inferiore a 28 anni e non superiore ai 40 anni compiuti.
Detto limite massimo di età è elevato:
di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, nonché per coloro che siano stati partigiani o combattenti o cittadini deportati dal nemico o reduci dalla prigionia, per i mutilati e gli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare e per coloro che hanno conseguito promozioni di guerra.
Il limite massimo di età non può comunque superare i 45 anni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - CORBELLINI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 34. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-21;1020#art-2