Art. 1

In vigore dal 9 dic 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della. Repubblica 1 ottobre 1948, n. 1351; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. A decorrere dal 24 novembre 1949 il prezzo di vendita al pubblico della sigaretta "Sport" è stabilito in lire diecimila il chilogrammo convenzionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1949 Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 87. - FRASCA
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