Art. 1
In vigore dal 29 dic 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;
Ritenuta l'opportunità di sopprimere un posto di notaio nelle sedi notarili di Formia, Fondi e Gaeta, dei distretti notarili riuniti di Roma, Latina e Velletri e di elevare da sessantacinque ad ottanta il numero dei posti di notaio in Roma;
Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Roma;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che è soppresso uno dei posti di notaio rispettivamente nelle sedi notarili di Formia, Fondi e Gaeta, dei distretti riuniti di Roma, Latina e Velletri, ed è aumentato ad ottanta il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Roma, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1949
EINAUDI
GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 127. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-12;886#art-1