Art. 1

In vigore dal 25 mar 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240, 31 ottobre 1929, n. 2477, 30 ottobre 1930, n. 1844, 1 ottobre 1931, n. 1379, 20 ottobre 1932, numero 1806, 26 ottobre 1933, n. 1991, 6 dicembre 1934, n. 2430, 1 ottobre 1936, n. 2449, 23 giugno 1939, n. 1167, 27 aprile 1942, n. 485, 11 luglio 1942, n. 922, 5 settembre 1942, n. 1429, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592; Veduto il regio decreto 31 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: All'art. 38 viene aggiunto il seguente comma: "Il professore titolare di chimica farmaceutica è aggregato alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1950 Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 10. - FRASCA
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Art. 1 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo