Art. 1

In vigore dal 3 feb 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vedute le proposte di modificazione allo statuto formulate dalle autorità accademiche della predetta Università; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico. Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato. Dopo l'art. 85 vengono aggiunti i seguenti articoli: Scuola di specializzazione in medicina del lavoro. Art. 86. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in clinica delle malattie del lavoro, con sede presso la clinica medica generale, e con un numero massimo di dodici iscritti fra i tre corsi. Il direttore della clinica medica è direttore della scuola di specializzazione. Art. 87. - La durata dei suoi corsi è di anni tre. Art. 88. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti: Anno 1°: 1) fisiologia del lavoro (annuale); 2) fisiopsicotecnica del lavoro (annuale); 3) patologia e clinica delle malattie del lavoro (triennale); 4) igiene del lavoro (annuale); 5) semeiologia e ricerche di laboratorio delle malattie del lavoro (annuale). Anno 2°: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (triennale); 2) semeiologia e ricerche di laboratorio delle malattie del lavoro (biennale); 3) radiodiagnostica delle malattie del lavoro (biennela); 4) infortunistica medico-legale e legislazione del lavoro (annuale); 5) infortunistica chirurgica (biennale). Anno 3°: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro; 2) radiodiagnostica delle malattie del lavoro; 3) infortunistica chirurgica. Scuola di specializzazione in urologia. Art. 89. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in urologia con sede presso la clinica; chirurgica e con un numero massimo di dodici inscritti nei tre corsi. Art. 90. - La durata dei suoi corsi è stabilita in anni tre. Art. 91. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: Anno 1°: 1) anatomia del sistema urinario; 2) fisiologia del sistema urinario; 3) patologia chirurgica e semeiologia del sistema urinario (biennale); 4) anatomia patologica del sistema urinario (biennale). Anno 2°: 1) anatomia patologica del sistema urinario; 2) patologia chirurgica e semeiologia del sistema urinario; 3) tecnica diagnostica, uroscopia e di laboratorio; 4) clinica chirurgica urologica e tecnica operativa. Anno 3°: 1) clinica chirurgica urologica e tecnica operativa; 2) tecnica diagnostica uroscopica e di laboratorio; 3) radiologia delle vie urinarie. Scuola di specializzazione in dermosifilopatica. Art. 92. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in dermosifilopatica con sede presso la clinica dermosifilopatica e con un numero massimo di otto inseriti nei due corsi. Art. 93. - La durata dei corsi è stabilita in due anni. Art. 94. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: Anno 1°: 1) anatomia ed istologia normale della cute e degli organi genitali; 2) fisiologia della cute e degli organi genitali; 3) farmacologia e tecnica terapeutica dermatovenerologica; 4) anatomia patologica della cute e degli organi genitali; 5) clinica delle malattie cutanee e veneree (biennale). Anno 2°: 1) terapia fisica delle malattie cutanee e veneree; 2) tecnica diagnostica e di laboratorio; 3) legislazione sanitaria e medicina legale dermatovenerologica; 4) malattie cutanee tropicali e subtropicali; 5) clinica delle malattie cutanee e venerologiche (biennale). Scuola di specializzazione clinica oculistica. Art. 95. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in oculistica, con sede presso la clinica oculistica. Art. 96. - La durata dei suoi corsi è di tre anni. Art. 97. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: Anno 1°: 1) anatomia e fisiologia dell'apparato visivo; 2) semeiotica oculare; 3) igiene e profilassi; 4) patologia oculare (biennale). Anno 2°: 1) patologia oculare (biennale); 2) anatomia patologica (annuale); 3) ottica fisiologica; 4) oftalmoscopia; 5) clinica oculare (biennale). Anno 3°: 1) clinica oculare (biennale); 2) tecnica operativa; 3) organo visivo e malattie generali e nervose; 4) infortunistica e medicina legale. Le spese relative al funzionamento delle predette scuole saranno a carico del bilancio ordinario dell'Università di Cagliari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1950 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 42. - FRASCA
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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. — Testo vigente | Portale Normativo