Art. 1

In vigore dal 6 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819; 20 settembre 1928, n. 3018; 31 ottobre 1929, n. 2483; 30 ottobre 1930, n. 1828; 1 ottobre 1931, n. 1329; 22 ottobre 1931, n. 17.4; 22 ottobre 1932, n. 2090; 26 ottobre 1933, n. 2391; 27 dicembre 1934, n. 2419; 1 ottobre 1906, n. 2498; 27 ottobre 1937, n. 2619; 20 aprile 1939, n. 1350; 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069;, 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 964; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 febbraio 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 882; Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte relative alla modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche della Università predetta; Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modificazioni proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico. Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati è così ulteriormente modificato: Titolo XIV - Scuola d'ingegneria aeronautica - Articolo 137: la denominazione dell'insegnamento di "Aeronautica generale" viene modificata in quella di "Meccanica del volo". Nello stesso art. 137 viene soppresso dalle materie della predetta Scuola l'insegnamento di "balistica ed armi aeronautiche". L'art. 137, pertanto, viene così modificato; Le materie d'insegnamento nella Scuola di ingegneria aeronautica sono le seguenti: 1) meccanica del volo (con esercitazioni di laboratorio); 2) aerodinamica (con esercitazioni di laboratorio); 3) costruzioni aeronautiche (con esercitazioni di laboratorio); 4) motori d'aviazione (con esercitazioni, laboratorio e sala montaggio); 5) aerologia; 6) diritto aeronautico; 7) elementi costruttivi dei velivoli; 8) elementi costruttivi dei motori; 9) tecnologia dei materiali dei velivoli (con esercitazioni di laboratorio); 10) tecnologia dei materiali dei motori (con esercitazioni di laboratorio); 11) complementi di termodinamica tecnica; 12) accessori e istallazioni dei motori; 13) collaudo e strumenti di bordo; 14) economia dei trasporti aerei. Tali insegnamenti sono suddivisi come appresso tra il ramo velivoli e il ramo motori: Ramo velivoli Ramo motori Meccanica del volo (con Meccanica del volo (con esercitazioni e labora- esercitazioni e labora- torio) torio) Aerodinamica (con eser- Aerodinamica (con eser- citazioni e laborato- citazioni e laborato- rio) rio) Costruzioni aeronautiche Costruzioni aeronautiche (con esercitazioni e (con esercitazioni e laboratorio) laboratorio) Motori d'aviazione (con Motori d'aviazione (con esercitazioni e labora- esercitazioni, labora- torio e sala montaggio) torio e sala montaggio) Aerologia Dinamica dei motori Diritto aeronautico Diritto aeronautico Elementi costruttivi dei Elementi costruttivi dei velivoli motori Tecnologia dei materiali Tecnologia dei materiali dei velivoli (con eser- dei motori (con eserci- citazioni e laborato- tazioni e laboratorio) rio) Economia trasporti aerei Termodinamica Accessori e istallazioni Accessori e istallazioni dei motori dei motori Collaudo e strumenti di Prove e collaudo dei mo- bordo tori Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1930 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 15. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;1178#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo