Art. 1

In vigore dal 29 apr 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo sugli acconti che il comune di Gorizia pagherà alla Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per l'acqua fornita dalle sorgenti e dagli impianti idrici di Fontefredda e Moncorona situati in territorio jugoslavo, concluso ad Udine, fra l'Italia e la Jugoslavia il 3 febbraio 1949.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;1175#art-1

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