Art. 1
In vigore dal 18 dic 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 30 giugno 1949, n. 333 (5 agosto 1949, n. 604);
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, è autorizzata la prelevazione di L. 301.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 65. - Contributo dello Stato nelle spese
di funzionamento del Consiglio nazionale delle ri-
cerche, ecc........................................ L. 90.000.000 Cap. n. 347. - Fitto di locali e di aree per
l'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro
e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione.. " 40.000.000 Cap. n. 404. - Spese di ufficio, di cancelleria,
ecc................................................ " 130.00.000
Ministero degli affari esteri:
Cap. n. 42. - Spese di ricevimento in Italia di
Capi di Stato e di uomini di Stato esteri, ecc..... " 3.000.000 Cap. n. 82. - Spese riservate dipendenti da av-
venimenti internazionali........................... " 3.000.000
Ministero dell'Africa italiana:
Cap. n. 45. - Spese di carattere riservato de-
stinate all'assistenza............................. " 30.000.000
Ministero dell'agricoltura, e delle foreste:
Cap. n. 153-bis (di nuova istituzione). - Spese
per la stampa dei volumi relativi ad una indagine
eseguita, dall'Istituto nazionale di economia agra-
ria, sulla distribuzione della proprieta fondiaria
in Italia.......................................... " 5.000.000
----------- Totale... L. 301.000.000
-----------
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per li sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 100. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-18;855#art-1