Art. 1

In vigore dal 18 dic 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 30 giugno 1949, n. 333 (5 agosto 1949, n. 604); Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, è autorizzata la prelevazione di L. 301.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 65. - Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ri- cerche, ecc........................................ L. 90.000.000 Cap. n. 347. - Fitto di locali e di aree per l'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione.. " 40.000.000 Cap. n. 404. - Spese di ufficio, di cancelleria, ecc................................................ " 130.00.000 Ministero degli affari esteri: Cap. n. 42. - Spese di ricevimento in Italia di Capi di Stato e di uomini di Stato esteri, ecc..... " 3.000.000 Cap. n. 82. - Spese riservate dipendenti da av- venimenti internazionali........................... " 3.000.000 Ministero dell'Africa italiana: Cap. n. 45. - Spese di carattere riservato de- stinate all'assistenza............................. " 30.000.000 Ministero dell'agricoltura, e delle foreste: Cap. n. 153-bis (di nuova istituzione). - Spese per la stampa dei volumi relativi ad una indagine eseguita, dall'Istituto nazionale di economia agra- ria, sulla distribuzione della proprieta fondiaria in Italia.......................................... " 5.000.000 ----------- Totale... L. 301.000.000 ----------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per li sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1949 Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 100. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-18;855#art-1

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