Art. 1
In vigore dal 20 gen 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'atto 10 luglio 1926, approvato e reso esecutorio con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731, col quale vennero riassunti, integrati e sostituiti i precedenti atti stipulati tra il Governo e la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata, e Calabria, delle quali fu determinato il programma di esecuzione;
Visto l'art. 5, ultimo comma, di detto atto 10 luglio 1926;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 457;
Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 396;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, di concerto col Ministro per le finanze;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 13 maggio 1949 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro e il rappresentante della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, addizionale all'atto 10 luglio 1926, per la concessione della costruzione e dell'esercizio del tronco ferroviario Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 12 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 147. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-12;971#art-1