Art. 1

In vigore dal 15 nov 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana; Viste le leggi 5 agosto 1949, nn. 604 e 614; Sentito il consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Ministero del tesoro: Cap. n. 408. - Retribuzioni ed altri assegni fissi i personale non di ruolo, assunto per i la vori inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato, ecc..... L. 700.000 Ministero delle finanze: Cap. n. 131. - Restituzioni e rimborsi (Tasse)................ L. 900.000.000 Cap. n. 212. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc......... " 5.000.000.000 Cap. n. 220. - Restituzione di diritti all'esportazione, ecc... " 2.000.000.000 Totale... L. 7.900.000.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 8 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1949 Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 64 - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-08;774#art-1

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Art. 1 Assegnazioni di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1949-50, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato (primo provvedimento). — Testo vigente | Portale Normativo