Art. 2
In vigore dal 16 dic 1949
Il Prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 4 ottobre 1949
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 89. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-04;847#art-2