Art. 2

In vigore dal 16 dic 1949
Il Prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 4 ottobre 1949 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1949 Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 89. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-04;847#art-2

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