Art. 1

In vigore dal 11 gen 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120, e con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 19419, n. 612; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica, allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica Istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato. Sono istituite presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli: una Scuola di specializzazione in igiene generale e speciale ed una Scuola, di specializzazione in medicina del lavoro. Dopo l'art. 205 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli: La Scuola di specializzazione in igiene generale e speciale: Art. 206. - La Scuola ha, la durata di due anni. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) demografia e statistiche sanitarie; 2) legislazione sanitaria e servizi pubblici sanitari; 3) malattie infettive e parassitarie; 4) chimica applicata all'igiene; 5) fisica applicata all'igiene; 6) igiene generale e speciale; 7) tecnica microscopica, parassitologica, microbiologica e sierologica; 8) esercitazioni pratiche di laboratorio (microscopia, parassitologia, microbiologia, sierologia chimica, fisica). Art. 207. - Gli esami di profitto sono distribuiti in due anni. Alla fine del 1° anno sono da superare gli esami di: 1) demografia e statistica sanitaria; 2) legislazione sanitaria e servizi pubblici sanitari; 3) chimica applicata all'igiene; 4) tecnica microscopica, parassitologica, microbiologica, sierologica; 5) colloquio di igiene generale e speciale. Alla fine del 2° anno sono da superare gli esami di: 1) malattie infettive e parassitarie; 2) fisica applicata, all'igiene; 3) igiene generale e speciale; 4) esercitazioni di laboratorio. Art. 208. - Alla fine del corso gli iscritti saranno sottoposti agli esami di diploma, consistenti in tre prove: una di laboratorio, riguardante le materie per le quali nei due anni vi sono state esercitazioni pratiche; una orale di igiene generale e speciale e la discussione di una dissertazione scritta, precedentemente depositata nella segreteria della Facoltà di medicina. 13. Scuola di specializzazione in medicina del lavoro. Art. 209. - La Scuola ha la durata di due anni. Sono materie di insegnamento: per il 1° anno: 1) fisiologia del lavoro; 2) psicotecnica; 3) patologia del lavoro; 4) infortunistica medico-chirurgica (apparato locomotore); 5) medicina legale del lavoro; per il 2° anno: 1) clinica di lavoro; 2) infortunistica medico-chirurgica (lesioni traumatiche dei vari organi); 3) igiene del lavoro; 4) medicina legale del lavoro. Art. 210. Alla fine di ogni anno scolastico è obbligatorio sostenere gli esami sulle varie materie, in caso contrario non può aversi l'iscrizione all'anno successivo. Art. 211. - Alla fine dei due anni lo specializzando dovrà sostenere gli esami di diploma secondo le norme generali dello statuto universitario. Le spese relative al funzionamento della predetta Scuola saranno a carico del bilancio ordinario della Università di Napoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 settembre 1949 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1949 Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 138. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-09-23;931#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo