Art. 1
In vigore dal 11 gen 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120, e con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 19419, n. 612;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica, allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato.
Sono istituite presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli: una Scuola di specializzazione in igiene generale e speciale ed una Scuola, di specializzazione in medicina del lavoro.
Dopo l'art. 205 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:
La Scuola di specializzazione in igiene generale e speciale:
Art. 206. - La Scuola ha, la durata di due anni.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) demografia e statistiche sanitarie;
2) legislazione sanitaria e servizi pubblici sanitari;
3) malattie infettive e parassitarie;
4) chimica applicata all'igiene;
5) fisica applicata all'igiene;
6) igiene generale e speciale;
7) tecnica microscopica, parassitologica, microbiologica e sierologica;
8) esercitazioni pratiche di laboratorio (microscopia, parassitologia, microbiologia, sierologia chimica, fisica).
Art. 207. - Gli esami di profitto sono distribuiti in due anni.
Alla fine del 1° anno sono da superare gli esami di:
1) demografia e statistica sanitaria;
2) legislazione sanitaria e servizi pubblici sanitari;
3) chimica applicata all'igiene;
4) tecnica microscopica, parassitologica, microbiologica, sierologica;
5) colloquio di igiene generale e speciale.
Alla fine del 2° anno sono da superare gli esami di:
1) malattie infettive e parassitarie;
2) fisica applicata, all'igiene;
3) igiene generale e speciale;
4) esercitazioni di laboratorio.
Art. 208. - Alla fine del corso gli iscritti saranno sottoposti agli esami di diploma, consistenti in tre prove:
una di laboratorio, riguardante le materie per le quali nei due anni vi sono state esercitazioni pratiche;
una orale di igiene generale e speciale e la discussione di una dissertazione scritta, precedentemente depositata nella segreteria della Facoltà di medicina.
13. Scuola di specializzazione in medicina del lavoro.
Art. 209. - La Scuola ha la durata di due anni.
Sono materie di insegnamento:
per il 1° anno:
1) fisiologia del lavoro;
2) psicotecnica;
3) patologia del lavoro;
4) infortunistica medico-chirurgica (apparato locomotore);
5) medicina legale del lavoro;
per il 2° anno:
1) clinica di lavoro;
2) infortunistica medico-chirurgica (lesioni traumatiche dei vari organi);
3) igiene del lavoro;
4) medicina legale del lavoro.
Art. 210. Alla fine di ogni anno scolastico è obbligatorio sostenere gli esami sulle varie materie, in caso contrario non può aversi l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 211. - Alla fine dei due anni lo specializzando dovrà sostenere gli esami di diploma secondo le norme generali dello statuto universitario.
Le spese relative al funzionamento della predetta Scuola saranno a carico del bilancio ordinario della Università di Napoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 settembre 1949
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 138. - FRASCA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-09-23;931#art-1