Art. 1

In vigore dal 11 dic 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni 15 settembre e 28 dicembre 1948, con le quali il Consiglio comunale di Deiva (provincia di La Spezia) è venuto nella determinazione di mutare il nome di Deiva in quello di "Deiva Marina"; Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Deputazione provinciale di La Spezia con atto 26 ottobre 1948; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: La denominazione del comune di Deiva (La Spezia) è cambiata in quella di "Deiva Marina". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 settembre 1949 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1949 Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 84. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-09-23;834#art-1

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