Art. 2
In vigore dal 29 dic 1949
Possono essere ordinate ad economia spese per il servizio dei materiali del genio militare - compresi gli acquisti dal commercio - per importi non eccedenti, per ogni singola obbligazione, le L. 600.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 settembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1949
Atti del Governo, registro n. 117. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-09-08;883#art-2