Art. 2

In vigore dal 29 dic 1949
Possono essere ordinate ad economia spese per il servizio dei materiali del genio militare - compresi gli acquisti dal commercio - per importi non eccedenti, per ogni singola obbligazione, le L. 600.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 settembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1949 Atti del Governo, registro n. 117. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-09-08;883#art-2

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